Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
L’Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:
- della gestione dei registri di stato civile (cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;
- della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;
- della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;
- della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti (link);
- della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare;
- della celebrazione del matrimonio consolare e della costituzione di un’unione civile, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile possono essere rifiutate quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.
I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
La Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Tashkent non è, invece, competente del rilascio dei seguenti certificati:
- certificato di residenza
- certificato ed estratto dell’atto di nascita
- certificato ed estratto dell’atto di matrimonio
- certificato ed estratto dell’atto di morte
Questi certificati vanno richiesti direttamente al Comune italiano di iscrizione AIRE, escluso l’estratto dell’atto di nascita che va richiesto al Comune dove la nascita è stata trascritta.