Il visto, che consta di un’apposita “vignetta” (o “sticker”) applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente.
Il Visto Schengen Uniforme è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nello spazio Schengen attraverso qualsiasi valico di frontiera autorizzato indipendentemente dallo Stato che ha rilasciato il visto. La durata massima del soggiorno è di 90 giorni ogni 180, calcolati a partire dalla data di primo ingresso. Gli ingressi possono essere uno, due o multipli. La validità massima del visto è di cinque anni.
Il Visto Nazionale è una autorizzazione, con durata da 91 a 365 giorni, concessa allo straniero che necessita di fare ingresso nel territorio nazionale per trasferirsi stabilmente in Italia (visti per lavoro, studio, motivi familiari…), presentando, entro 8 giorni dalla data di primo ingresso, domanda di Permesso di soggiorno alla Questura competente per territorio. Il titolare di Visto Nazionale può comunque circolare nello spazio Schengen per un periodo di massimo 90 giorni.
Tutte le informazioni sui visti di ingresso sono ricavabili dal potale “Il visto per l’Italia” e dal sito Il visto di ingresso – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Condizioni generali per l’ingresso degli stranieri in Italia
L’ingresso nello Spazio Schengen e nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne è consentito soltanto allo straniero che:
- si presenti attraverso un valico di frontiera;
- sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
- disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo);
- sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
- non sia segnalato nel Sistema di informazione Schengen – Migration and Home Affairs ai fini della non ammissione in Area Schengen
- non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio – studio/formazione.
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso.
Nota bene: Si segnala che a decorrere dal 01 febbraio 2025 è stato introdotto l’obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) per i cittadini tagiki e uzbeki. Pertanto, a partire da tale data tutti i cittadini tagiki e uzbeki dovranno essere in possesso di VTA per transitare nelle zone internazionali degli aeroporti italiani, ad eccezione di coloro che rientrino nelle categorie contemplate nell’art. 3 comma 5 del Codice Visti, a cui si rimanda per completezza d’informazione (Regolamento – 810/2009 – EN – EUR-Lex).
Ad ogni buon fine si ricorda che, a norma dell’art. 26 del Codice visti (Reg. CE 810/2009 e s.m.i.), il visto per il transito aeroportuale consente allo straniero soggetto a tale obbligo di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto situato sul territorio degli Stati membri, durante scali o tratte di un volo internazionale, senza entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto.
PROCEDURE DI RILASCIO VISTO
I cittadini stranieri residenti nella Repubblica dell’Uzbekistan possono fare riferimento all’Ambasciata d’Italia a Tashkent per la presentazione delle domande di Visto Schengen Uniforme e di Visto Nazionale; i cittadini stranieri residenti nella Repubblica del Tagikistan possono fare riferimento all’Ambasciata d’Italia a Tashkent per la presentazione solo delle domande di Visto Nazionale. La documentazione probatoria del requisito di residenza è indicata nelle checklist dei documenti giustificativi.
Prima di iniziare a predisporre la domanda si considerino i seguenti punti:
- Verificare se l’Italia, o uno dei Paesi qui rappresentati (Norvegia, Slovenia e Malta), è l’unico Paese che si intende visitare. Se il viaggio ha per destinazione più di uno Stato membro, la domanda può essere presentata presso questa Ambasciata solamente se i Paesi di propria competenza costituiscano la destinazione principale. Con destinazione principale si intende il luogo in cui il richiedente ha intenzione di trascorrere il periodo più lungo o di realizzare lo scopo principale del viaggio previsto.
- Verificare di essere in possesso dei seguenti requisiti di residenza ai finin dell’ammissibilità della domanda di visto:
La documentazione probatoria della residenza SOLO per i cittadini uzbeki è la seguente:
-
- carta di identità uzbeka/passaporto interno;
- certificato di residenza scaricabile dal portale https://my.gov.uz.
La documentazione probatoria della residenza SOLO per i cittadini tagiki è la seguente:
-
- carta di identità tagika;
- certificato di residenza.
La documentazione probatoria della residenza SOLO per i cittadini non uzbeki residenti in Uzbekistan è la seguente:
-
- valido e regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti Autorità della Repubblica dell’Uzbekistan. Il permesso di soggiorno dovrà essere presentato allo sportello in originale, in aggiunta ad una fotocopia da allegare alla domanda di visto. È preferibile che il permesso di soggiorno abbia una validità residua di almeno 90 giorni dopo la data di rientro dal viaggio;
- permesso al lavoro rilasciato dalla Migration Agency under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan;
- certificato di impiego e salario scaricabili dal portale https://my.gov.uz ;
- certificato rilasciato dal datore di lavoro del richiedente visto, con firma e timbro originali, corredato da una copia del passaporto e della carta di identità uzbeka del firmatario. La firma riportata sul certificato deve essere conforme alla firma presente sul passaporto/documento di identità uzbeko. Nel certificato deve essere dichiarato il luogo di impiego del richiedente visto e l’indirizzo di residenza. Se il richiedente visto è titolare di un’attività commerciale, dovrà allegare una copia della visura camerale e/o della licenza commerciale. Tuttavia, se il richiedente visto non lavora ed è a carico di un familiare, è necessario che siano allegati alla domanda gli stessi documenti relativi al familiare di cui è a carico, una dichiarazione firmata in originale dal familiare medesimo attestante che il richiedente visto è a suo carico, nonché copia del passaporto/documento di identità uzbeko del familiare;
- contratto di affitto oppure titolo di proprietà comprovante la residenza del richiedente visto in Uzbekistan, corredato dalle bollette degli ultimi tre mesi di corrente elettrica ed acqua a suo nome. Se il richiedente visto non risulta affittuario o proprietario, dovrà presentare la medesima documentazione a nome del familiare con cui convive, in aggiunta alla copia del passaporto o della carta di identità del familiare convivente.
La documentazione probatoria della residenza SOLO per i cittadini non tagiki residenti in Tagikistan è la seguente:
-
- valido e regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti Autorità della Repubblica del Tagikistan. Il permesso di soggiorno dovrà essere presentato allo sportello in originale, in aggiunta ad una fotocopia da allegare alla domanda di visto. È preferibile che il permesso di soggiorno abbia una validità residua di almeno 90 giorni dopo la data di rientro dal viaggio;
- permesso al lavoro rilasciato dai competenti uffici immigrazione del Tagikistan;
- certificato rilasciato dal datore di lavoro del richiedente visto, con firma e timbro originali, corredato da una copia del passaporto e della carta di identità tagika del firmatario. La firma riportata sul certificato deve essere conforme alla firma presente sul passaporto/documento di identità tagiko. Nel certificato deve essere dichiarato il luogo di impiego del richiedente visto e l’indirizzo di residenza. Se il richiedente visto è titolare di un’attività commerciale, dovrà allegare una copia della visura camerale e/o della licenza commerciale. Tuttavia, se il richiedente visto non lavora ed è a carico di un familiare, è necessario che siano allegati alla domanda gli stessi documenti relativi al familiare di cui è a carico, una dichiarazione firmata in originale dal familiare medesimo attestante che il richiedente visto è a suo carico, nonché copia del passaporto/documento di identità tagiko del familiare;
- contratto di affitto oppure titolo di proprietà comprovante la residenza del richiedente visto in Tagikistan, corredato dalle bollette degli ultimi tre mesi di corrente elettrica ed acqua a suo nome. Se il richiedente visto non risulta affittuario o proprietario, dovrà presentare la medesima documentazione a nome del familiare con cui convive, in aggiunta alla copia del passaporto o della carta di identità del familiare convivente.
- In relazione al punto 1 si consiglia di visitare il sito: https://vistoperitalia.esteri.it/ per informazioni generiche in merito al rilascio dei visti d’ingresso per l’Italia.
- Controllare il periodo di validità del proprio passaporto, che non deve essere in ogni caso inferiore a tre mesi con riferimento alla data fine di validità del visto, controllare che la foto apposta sul passaporto corrisponda alle attuali sembianze e che ci siano obbligatoriamente 2 pagine (VISA) vuote.
- La foto da unire alla richiesta di visto non deve essere modificata da programmi informatici (dimensioni cm. 3,5 X 4,5 sfondo bianco).
- Verificare la data desiderata per la partenza, tenendo presente che sono previsti 15 gg. per il rilascio del visto. È responsabilità del richiedente prendere le necessarie precauzioni per rispettare le seguenti tempistiche: le domande di visto devono pervenire a questa Ambasciata non più di sei mesi o, per i marittimi nell’espletamento delle loro mansioni, non più di nove mesi prima dell’inizio del viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell’inizio del viaggio previsto. In singoli casi d’urgenza giustificati, l’Ambasciata o le Autorità centrali possono permettere che le domande siano presentate meno di 15 giorni di calendario prima dell’inizio del viaggio previsto. Tuttavia, una domanda presentata meno di 15 giorni prima della data di partenza può essere accettata, ma vi è il rischio che il visto non possa essere rilasciato in tempo utile.
Dopo aver controllato quanto sopra, procedere alla preparazione dei documenti necessari.
DOCUMENTAZIONE DI BASE NECESSARIA:
Per presentare la richiesta di visto, è necessario compilare la domanda on-line, accessibile alla pagina: https://e-applicationvisa.esteri.it/index.html
Si richiede di compilare in lingua italiana o in inglese tutti i campi del modulo elettronico facendo attenzione ad evitare errori ed inesattezze.
Dopo aver compilato online il modulo, questo dovrà essere stampato e consegnato all’Ufficio Visti insieme alla documentazione giustificativa indicata nelle checklist. Le checklist sono state redatte tenuto conto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea – C(2014) 6141 del 04.09.2014 – resa esecutiva a far data dal 15 settembre 2014 – si pubblica l’elenco dei documenti giustificativi.
Le checklist dei documenti giustificativi e i vari formulari da compilare, richiesti a supporto della domanda di visto, sono reperibili nella sezione “MODULISTICA”.
Il richiedente visto dovrà presentare la checklist redatta sia in lingua italiana che in lingua straniera a lui comprensibile. La checklist, sia in italiano che in lingua straniera, dovrà essere stampata dal richiedente visto e firmata in originale, tenuto conto che. in presenza di eventuali divergenze interpretative tra la versione originariamente redatta in lingua italiana ed ogni altra versione redatta in una qualsiasi altra lingua, prevarrà la versione originale in lingua italiana.
Per i mezzi finanziari richiesti per l’ingresso nello spazio Schengen clicca qui (Direttiva 1° marzo 2000).
La documentazione attestante la condizione socio-economica del richiedente visto (libretto di lavoro e salario in formato elettronici) deve assolutamente pervenire dal portale del cittadino “my.gov.uz” e/o da “my.soliq.uz”. La documentazione non proveniente dai suddetti portali sarà considerata inaffidabile
Nota bene: La documentazione deve essere prodotta in originale se presentata in lingua uzbeka/russa va sempre accompagnata da una traduzione in inglese (o italiano).
La contraffazione di documenti, sia di origine italiana che straniera, prodotti al fine dell’ottenimento di un visto d’ingresso, sarà sempre denunciata dall’Ambasciata all’Autorità giudiziaria italiana.
Il modulo di domanda e la documentazione devono essere corretti e completi per l’accettazione allo sportello Visti, ma non garantisce per sé la concessione del Visto richiesto. A tal riguardo si sottolinea come a discrezione dell’Ufficio Visti possa essere richiesta ulteriore documentazione a completamento della domanda di visto presentata dal richiedente.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A TASHKENT:
La Sezione Visti dell’Ambasciata riceve le pratiche dal lunedì al giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
La prenotazione della visita va effettuata tramite PRENOTAZIONE ONLINE, 24h su 24, attraverso il SEGUENTE LINK .
“Si sottolinea che l’Ambasciata d’Italia a Tashkent, in particolare l’Ufficio Visti, NON (dicasi NON) ha alcun tipo di collegamento con qualsiasi Ente, Autorità e/o Agenzia per quanto concerne la prenotazione, accettazione, gestione ed esame delle domande di visto le quali, si ricorda, vengono trattate esclusivamente secondo l’ordine di prenotazione con il sistema informatico online.”
È necessario che ciascun richiedente si presenti personalmente allo sportello già in possesso di tutta la documentazione richiesta per la propria tipologia di visto.
Il richiedente visto dovrà sottoporsi all’acquisizione dei dati biometrici (impronte delle dita di entrambe le mani) dei richiedenti il visto, obbligatoria dal 14 novembre 2013, data di entrata in funzione del sistema VIS.
L’importo per i visti Schengen ammonta orientativamente a 90 EUR, mentre per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni ammonta, sempre orientativamente, a 45 EUR.
Per i visti nazionali l’importo dei diritti consolari ammonta orientativamente a 116 EUR, mentre quello per i visti studio D è di EUR 50. I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti visto con età inferiore a 6 anni.
Si fa presente che i predetti importi vanno corrisposti in Dollari USA ed in contanti, indipendentemente dal rilascio del visto; il costo è soggetto a lieve variazione ogni trimestre influenzata dalle oscillazioni sui mercati che si registrano sul cambio Euro/dollaro USA.