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Visti

Il visto, che consta di un’apposita “vignetta” (o “sticker”) applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nello spazio Schengen attraverso qualsiasi valico di frontiera autorizzato indipendentemente dallo Stato che ha rilasciato il visto. La durata massima del soggiorno è di 90 giorni ogni 180, calcolati a partire dalla data di primo ingresso. Gli ingressi possono essere uno, due o multipli. La validità massima del visto è di cinque anni.

Tutte le informazioni sui visti di ingresso nel potale “Il visto per l’Italia” e al sito Il visto di ingresso – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Condizioni generali per l’ingresso degli stranieri in Italia

L’ingresso nello Spazio Schengen e nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne è consentito soltanto allo straniero che:

  1. si presenti attraverso un valico di frontiera;
  2. sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
  3. disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo);
  4. sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
  5. non sia segnalato nel Sistema di informazione Schengen – Migration and Home Affairs ai fini della non ammissione in Area Schengen
  6. non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio – studio/formazione.

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso.

Nota bene: Si segnala che a decorrere dal 01 febbraio 2025 è stato introdotto l’obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) per i cittadini tagiki e uzbeki. Pertanto, a partire da tale data tutti i cittadini tagiki e uzbeki dovranno essere in possesso di VTA per transitare nelle zone internazionali degli aeroporti italiani, ad eccezione di coloro che rientrino nelle categorie contemplate nell’art. 3 comma 5 del Codice Visti, a cui si rimanda per completezza d’informazione (Regolamento – 810/2009 – EN – EUR-Lex).

Ad ogni buon fine si ricorda che, a norma dell’art. 26 del Codice visti (Reg. CE 810/2009 e s.m.i.), il visto per il transito aeroportuale consente allo straniero soggetto a tale obbligo di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto situato sul territorio degli Stati membri, durante scali o tratte di un volo internazionale, senza entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto.

 

Procedure di rilascio

Prima di iniziare a predisporre la domanda si considerino i seguenti punti:

  1. Verificare se l’Italia, o uno dei Paesi qui rappresentati (Norvegia, Slovenia e Malta), è l’unico Paese che si intende visitare. Se il viaggio ha per destinazione più di uno Stato membro, la domanda può essere presentata presso questa Ambasciata solamente se i Paesi di propria competenza costituiscano la destinazione principale. Con destinazione principale si intende il luogo in cui il richiedente ha intenzione di trascorrere il periodo più lungo o di realizzare lo scopo principale del viaggio previsto.
  2. In relazione al punto 1 si consiglia di visitare il sito: https://vistoperitalia.esteri.it/ per informazioni generiche in merito al rilascio dei visti d’ingresso per l’Italia.
  3. Controllare innanzi tutto il periodo di validità del proprio passaporto, che non deve essere in ogni caso inferiore a tre mesi con riferimento alla data fine di validità del visto, controllare che la foto apposta sul passaporto corrisponda alle attuali sembianze e che ci siano obbligatoriamente 2 pagine (VISA) vuote.
  4. La foto da unire alla richiesta di visto non deve essere modificata da programmi informatici (dimensioni cm. 3,5 X 4,5 sfondo bianco).
  5. Verificare la data desiderata per la partenza, tenendo presente che sono previsti 15 gg. per il rilascio del visto. È responsabilità del richiedente prendere le necessarie precauzioni per rispettare le seguenti tempistiche: Le domande di visto devono pervenire a questa Ambasciata non più di sei mesi o, per i marittimi nell’espletamento delle loro mansioni, non più di nove mesi prima dell’inizio del viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell’inizio del viaggio previsto. In singoli casi d’urgenza giustificati, il consolato o le autorità centrali possono permettere che le domande siano presentate meno di 15 giorni di calendario prima dell’inizio del viaggio previsto. Tuttavia, una domanda presentata meno di 15 giorni prima della data di partenza può essere accettata, ma vi è il rischio che il visto non possa essere rilasciato in tempo utile.

Dopo aver controllato quanto sopra, procedere alla preparazione dei documenti necessari.

DOCUMENTAZIONE DI BASE NECESSARIA:

Per presentare la richiesta di visto, è necessario compilare la domanda on-line, accessibile alla pagina: https://e-applicationvisa.esteri.it/index.html

Si richiede di compilare in lingua italiana o in inglese tutti i campi del modulo elettronico facendo attenzione ad evitare errori ed inesattezze.

Dopo aver compilato online il modulo, questo dovrà essere stampato e consegnato all’Ufficio Visti insieme alla documentazione

A seguito della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea – C(2014) 6141 del 04.09.2014 – resa esecutiva a far data dal 15 settembre 2014 – si pubblica l’elenco dei documenti giustificativi di base che i richiedenti il visto devono presentare in Uzbekistan.

La documentazione Le lettere di invito dall’ Italia e le dichiarazioni di ospitalità, formulari sono inseriti in “MODULISTICA” (per turismo, per affari, per invito o altro).

Per i mezzi finanziari richiesti per l’ingresso nello spazio Schengen clicca qui (Direttiva 1° marzo 2000).

La documentazione attestante la condizione socio-economica del richiedente visto (libretto di lavoro e salario in formato elettronici) deve assolutamente pervenire dal portale del cittadino “my.gov.uz” e/o da “my.soliq.uz”. La documentazione non proveniente dai suddetti portali sarà considerata inaffidabile.


Nota bene:
La documentazione deve essere prodotta in originale se presentata in lingua uzbeka/russa va sempre accompagnata da una traduzione in inglese (o italiano).

La contraffazione di documenti, sia di origine italiana che straniera, prodotti al fine dell’ottenimento di un visto d’ingresso, sarà sempre denunciata dall’Ambasciata all’Autorità giudiziaria italiana.

Il modulo di domanda e la documentazione devono essere corretti e completi per l’accettazione allo sportello Visti, ma non garantisce per sé la concessione del Visto richiesto. A tal riguardo si sottolinea come a discrezione dell’Ufficio Visti possa essere richiesta ulteriore documentazione a completamento della domanda di visto presentata dal richiedente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A TASHKENT:

La Sezione Visti dell’Ambasciata riceve le pratiche dal lunedì al giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
La prenotazione della visita va effettuata tramite PRENOTAZIONE ONLINE, 24h su 24, attraverso il SEGUENTE LINK .

“Si sottolinea che l’Ambasciata d’Italia a Tashkent, in particolare la Sezione Visti, NON (dicasi NON) ha alcun tipo di collegamento con qualsiasi Ente, Autorità e/o Agenzia per quanto concerne la prenotazione, accettazione, gestione ed esame delle domande di visto le quali, si ricorda, vengono trattate esclusivamente secondo l’ordine di prenotazione con il sistema informatico online.”

È necessario che ciascun richiedente si presenti personalmente allo sportello già in possesso di tutta la documentazione richiesta per la propria tipologia di visto.

Sottoporsi all’acquisizione dei dati biometrici (impronte delle dita di entrambe le mani) dei richiedenti il visto, obbligatoria dal 14 novembre 2013, data di entrata in funzione del sistema VIS.

La tariffa consolare per la richiesta di visto è pari a 90 EUR. Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 45 EUR.

Per i visti nazionali l’importo dei diritti consolari è di 116 EUR mentre quello per i visti studio D è di EUR 50. I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti visto con età inferiore a 6 anni.

Si fa presente che i predetti importi vanno corrisposti in Dollari USA ed in contanti, indipendentemente dal rilascio del visto; il costo è soggetto a lieve variazione ogni trimestre influenzata dalle oscillazioni sui mercati che si registrano sul cambio Euro/dollaro USA.