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AVVISO DI ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI TECNICI DI FIDUCIA PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è istituito l’elenco dei tecnici di fiducia dell’Ambasciata d’Italia in Tashkent, per le sole attività ivi previste.
I soggetti in possesso dei requisiti possono fare domanda di iscrizione, per i soli fini connessi all’emissione dei certificati lavori di cui all’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità di seguito specificate.
Il presente avviso non ha scadenza. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento e l’iscrizione ha validità permanente, sino al verificarsi di una delle cause di cancellazione di seguito specificate. Gli iscritti dovranno altresì impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa al proprio status ed ai propri recapiti.
A seguito alla verifica della completezza della domanda, il nominativo dell’iscritto, insieme al deposito della firma e del timbro di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, è aggiunto all’“Elenco dei tecnici di fiducia dell’Ambasciata d’Italia in Tashkent per l’attuazione dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”, che viene trasmesso a ciascuna impresa che richiede la certificazione di lavori effettuati nel territorio di questa Circoscrizione consolare.
Lo scrivente si riserva di effettuare controlli sulle informazioni comunicate sia all’atto dell’iscrizione sia in allegato a ciascun certificato, e di attivare il relativo procedimento presso gli enti le autorità competenti, in Uzbekistan, Tagikistan ed in Italia, in caso di dichiarazioni mendaci o omissione di informazioni pregiudizievoli l’emissione del documento.

Procedura di emissione dei certificati di esecuzione lavori all’estero


Iscrizione dei professionisti all’elenco.
I professionisti che ritengono di possedere i requisiti di seguito indicati presentano apposita domanda di iscrizione, secondo il modello allegato al presente avviso, corredata della documentazione richiesta. L’iscrizione è a tempo indeterminato.


Istituzione e tenuta dell’elenco.
L’Ambasciata d’Italia in Tashkent istituisce e custodisce l’elenco dei tecnici che hanno presentato regolare domanda e depositato timbro e firma, e lo mantiene aggiornato nel tempo. Gli interessati sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alla prima istanza di iscrizione.


Presentazione di domanda di certificazione da parte di un’impresa Italiana.
Le imprese italiane che intendono certificare lavori eseguiti nella circoscrizione di questa Rappresentanza diplomatica ai fini della qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 presentano richiesta a quest’Ambasciata, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito internet. Se viene presentata domanda per la certificazione di un’opera realizzata al di fuori del territorio della circoscrizione di questa Rappresentanza diplomatica, viene inoltrata alla Sede competente dandone notizia al richiedente. Se un’unica opera a rete (esempio: stradale) è stata realizzata su due diverse circoscrizioni, la domanda può essere presentata indifferentemente in una delle due Sedi competenti, ma non in entrambe.


Invio dell’elenco dei tecnici all’impresa richiedente.
Quest’Ambasciata, verificata la localizzazione dell’opera da certificare secondo quanto attestato dal richiedente, trasmette a mezzo PEC all’impresa richiedente l’elenco dei tecnici di fiducia espunto del timbro e della firma depositati.


Attività dell’impresa.
L’impresa contatta uno o più tecnici presenti sull’elenco, in osservanza delle condizioni di incompatibilità appresso indicate, e concorda in autonomia costo, forma e contenuti della prestazione, ferme restando le norme italiane, locali e/internazionali applicabili ai contratti tra privati sotto il profilo civilistico, fiscale e previdenziale.


Attività del tecnico di fiducia.
Il tecnico di fiducia incaricato dall’impresa, presa visione degli atti comprovanti gli elementi tecnico economici da certificare eventualmente anche eseguendo visite sul sito, redige il certificato sull’apposito “modello B semplificato” redatto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 scaricabile sul sito internet di questa Ambasciata e lo trasmette all’impresa richiedente e all’Ufficio consolare in formato cartaceo ed elettronico, datato, timbrato e firmato unitamente alla dichiarazione sulle condizioni di incompatibilità, anch’essa scaricabile dal sito, e alla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del servizio, pari a Euro 100,00 per le prime 8 pagine e Euro 10,00 per ciascuna pagina a partire dalla nona, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate sul sito. Il Certificato è trasmesso anche in formato elettronico (su supporto fisico o inviato tramite PEC).


Attività della Sede.
Questo ufficio consolare, ricevuta la certificazione, provvede a verificare la corrispondenza del nominativo, timbro e firma presente sul certificato con uno dei tecnici presenti in elenco. In caso negativo il CEL è restituito al mittente, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di sospetta violazione della norma.
In caso di corrispondenza positiva, il Certificato viene inserito sul portale AVCP.it, nell’apposita sezione. La documentazione cartacea viene scansionata e trasmessa alla “Struttura Centrale” del MAE, e custodita agli atti per eventuali successive verifiche e controlli.


Attività della struttura centrale del MAE.
La “Struttura Centrale” del MAE provvede, una volta verificata la corrispondenza dei dati inseriti rispetto a quelli indicati sul cartaceo scansionato, ad inserire telematicamente il CEL sul database del Casellario delle Imprese.


Trasparenza del procedimento. I tecnici di fiducia e le imprese richiedenti potranno verificare in tempo reale sul portale AVCP.it lo stato di avanzamento delle proprie istanze dal momento della presentazione del Certificato cartaceo sino all’inserimento sul Casellario delle Imprese, e comunicare con questa Rappresentanza diplomatica e la Struttura Centrale del MAE agli indirizzi amb.tashkent@cert.esteri.it e dgai.03-cel@cert.esteri.it
Requisiti
Per ottenere l’accreditamento il tecnico deve:
a) possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano nell’iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti);
b) possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all’ordinamento dello Stato in cui è stata realizzata l’opera, sono necessari per certificare la medesima;
c) conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legisativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)


Modalità di presentazione delle domande
I soggetti in possesso dei requisiti possono iscriversi in qualsiasi momento e senza scadenza all’elenco dei tecnici di fiducia, compilando l’apposito modulo e recapitandolo o inviandolo all’Ambasciata d’Italia in Tashkent completo della firma autografa e del timbro di iscrizione all’ordine professionale, esclusivamente nei modi seguenti:
– in originale recapitato a mano al seguente indirizzo:  ulitsa Yusuf Xos Xodjib, 40, Tashkent,  e nei seguenti orari: martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; in tal caso la firma è apposta alla presenza del funzionario della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata  d’Italia in Tashkent previa esibizione di un documento di identità;
– autenticato da un notaio o pubblico ufficiale e trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata.
– trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata con firma digitale conforme al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 ed in particolare al comma 4 in caso di certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea.


Condizioni di incompatibilità
Il tecnico che emette il certificato non può essere:
1) Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
2) Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di società, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
3) Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
4) Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.
Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato.
All’atto dell’accreditamento del tecnico di fiducia, quest’Ambasciata verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Università) l’autenticità dei requisiti prodotti secondo la norma applicabile in Uzbekistan ed in Tagikistan (laurea, abilitazione, iscrizione all’ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l’accreditamento, è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti.
Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilità, il medesimo è immediatamente cancellato d’ufficio dall’elenco dei tecnici accreditati; contestualmente è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti italiane e locali.


Cancellazione
La cancellazione è attuata:
– per violazione dei requisiti o delle norme che regolano la certificazione;
– per perdita di uno qualsiasi dei requisiti;
– su richiesta dell’interessato, usando l’apposito modello.


Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali recante disposizioni per tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
I dati personali di cui alla presente informativa sono quelli raccolti nello svolgimento della procedura per la certificazione dei lavori eseguiti all’estero da imprese italiane ai sensi dell’art. 84 D.P.R. 207/2010 di cui al presente avviso.
I dati personali sono trattati esclusivamente nell’ambito dell’ attività di cui al presente avviso, nei limiti delle azioni strettamente necessarie per lo svolgimento del servizio stesso.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:
– trattati in modo lecito e secondo correttezza;
– raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
– esatti e, se necessario, aggiornati;
– pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.
I dati personali forniti o acquisiti nel corso del procedimento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini del corretto svolgimento del procedimento stesso:
– alle imprese che richiedono la certificazione di lavori all’estero; 
– ad altre Sedi consolari, in caso di incorretto indirizzamento delle domande;
– alla Struttura Centrale del Ministero degli Affari Esteri all’uopo destinata; 
– all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
– all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all’Autorità di Pubblica Sicurezza, agli ordini professionali competenti in caso di presunta violazione delle norme relative al presente procedimento.
I dati non saranno comunque oggetto di diffusione.
Si informa infine, che l’art. 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare: l’interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
L’eventuale rifiuto di rispondere, al momento della raccolta delle informazioni, comporta l’oggettiva impossibilità di osservare obblighi di legge connessi allo svolgimento della procedura.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Tashkent. Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli Uffici di quest’Ambasciata.


ISTRUZIONI PER LE IMPRESE E PER I TECNICI DI FIDUCIA PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207


In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla qualificazione delle imprese italiane per l’assunzione di lavori pubblici, con particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti all’estero.
La nuova diposizione normativa innova le modalità di inserimento dei dati nella banca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la qual cosa sono coinvolti sia gli Uffici consolari all’estero che la struttura centrale del MAE.


Attività procedimentale degli Uffici consolari all’estero
1. Il Consolato accredita all’emissione dei certificati di lavori eseguiti all’estero uno o più professionisti, e ne da adeguata pubblicità sul proprio sito Internet.
2. – L’impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessità di certificare un’opera realizzata all’estero. Nel caso l’impresa presenti la richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione è stata realizzata l’opera, sarà reindirizzato al Consolato competente.
3 – La Sede comunica all’impresa l’elenco dei professionisti accreditati. Laddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in cui è stata realizzata l’opera, è possibile per l’impresa affidarsi a tecnici di fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a quello in cui è stata realizzata l’opera.
4. – Il tecnico di fiducia – scelto autonomamente dall’impresa tra quelli indicati nell’elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di incompatibilità – produce un certificato conforme al modello B semplificato. Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo datato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
5. Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato è debitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata dall’Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale.
6. – L’Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul certificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette i dati alla struttura centrale del MAE.


Costo del servizio reso dagli Uffici all’estero
L’impresa richiedente è tenuta al pagamento del servizio, fissato per il solo inserimento dati in  € 100,00 per un certificato costituito da un massimo di 8 pagine, e € 10,00 per ogni pagina in più. Tale importo è soggetto a revisione biennale.
L’importo è corrisposto direttamente alla Sede interessata mediante bonifico bancario, come corrispettivo di “servizio alle imprese per CEL”.
Per le modalità di effettuazione del bonifico si prega di contattare l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Tashkent all’indirizzo di posta elettronica consolare.tashkent@esteri.it, o ai numeri telefonici+998.71.252119/20/21/23 int. 123.


Attività procedimentale della struttura centrale del MAE
Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del Ministero  provvede all’inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del DPR 207/2010.



Il tecnico di fiducia


Riferimento normativo
Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, “la certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri”.


Natura del rapporto fiduciario.
Per “tecnico di fiducia” si intende un professionista in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge italiana. La “fiducia” consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali del tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. L’Ufficio consolare informa i professionisti interessati circa le conseguenze civili e penali per false attestazioni.


Accreditamento dei tecnici.
Per ottenere l’accreditamento il tecnico deve:
a) possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano generalmente nell’iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti);
b) possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all’ordinamento dello Stato in cui è stata realizzata l’opera, sono necessari per certificare la medesima;
c) conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)


In materia di accreditamento del tecnico di fiducia è opportuno precisare che:
– il requisito sub a) può ben ricomprendere quello sub b), assorbendolo interamente;
– il requisito sub c) è autocertificabile da parte dell’interessato con le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 3, d.P.R. 28/12/2000, n. 445;
– è sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti all’Ordine professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati è realizzato implicitamente.


L’ufficio Consolare provvede a custodire l’elenco dei professionisti accreditati con il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del certificato da parte dell’Impresa.


Compatibilità e verifiche
Il tecnico che emette il certificato non può essere:
1) Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
2) Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di società, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
3) Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
4) Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.
Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato.
All’atto dell’accreditamento del tecnico di fiducia, l’Ufficio consolare verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Università) l’autenticità dei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea, abilitazione, iscrizione all’ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l’accreditamento, è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti.
Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilità, il medesimo è immediatamente cancellato d’ufficio dall’elenco dei tecnici accreditati; contestualmente è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti italiane e locali.


Compiti del tecnico di fiducia
Il tecnico di fiducia deve compilare il modello B semplificato predisposto dall’AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla base delle informazioni desunte dall’ispezione dell’opera eseguita e dall’esame dei documenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico di fiducia compete l’individuazione, per l’opera da certificare, delle categorie e classi di lavori con riferimento al DPR 207/2010 art. 61 e Allegato A; il modulo così compilato deve essere consegnato all’impresa richiedente e all’Ufficio consolare in formato elettronico e cartaceo datato, firmato e timbrato con gli estremi dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza con allegata l’autocertificazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
Si sottolinea che la certificazione in parola non costituisce, sotto alcun profilo tecnico o giuridico, documento sostitutivo del Certificato di collaudo statico né tecnico amministrativo. Se esiste un certificato di collaudo è acquisito agli atti del certificatore.


Onorario del tecnico di fiducia
L’onorario del tecnico di fiducia della Sede è concordato direttamente tra il professionista e l’impresa richiedente.


Il tecnico di fiducia del Ministero degli esteri
L’elenco dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri è comunicato a tutte le Sedi consolari, che provvedono ad aggiungerli al proprio elenco di soggetti abilitati all’emissione delle certificazioni. Il reclutamento dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri da parte delle Imprese per l’emissione dei certificati avviene con le stesse modalità dei tecnici di fiducia delle Sedi, essendo unico l’elenco dei soggetti abilitati per ciascuna Sede. Nel caso in cui il modello B semplificato sia compilato da un tecnico di fiducia del Ministero, il medesimo provvederà altresì direttamente all’inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del DPR 207/2010.
——–
Appendice normativa
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento al Codice dei contratti pubblici
Art. 84 – Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero (art. 23, d.P.R. n. 34/2000)
1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall’Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all’estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall’italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all’estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all’articolo 8, con le modalità stabilite dall’Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.
Art. 3, d.P.R. n. 445/2000
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. 
2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Allegati per i tecnici di fiducia:  
– avviso istituzione elenco tecnici di fiducia;
– modulo di richiesta di iscrizione all’elenco dei tecnici di fiducia della Sede e dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità;
– modulo di richiesta di cancellazione dall’elenco dei tecnici di fiducia della Sede;
– dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità da allegare a ciascun certificato;
– modello B semplificato.pdf

Allegati per le imprese:
– modello richiesta di invio elenco professionisti;
– modello nota di trasmissione CEL.


 


 

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